L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241 alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 5.000 annui (D.L.n.50/2017 – Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017).