CHE COS’È
Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato previa presentazione di una nuova domanda a partire dal mese successivo a quello di scadenza.
A CHI È RIVOLTO
Nuclei familiari già beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
REQUISITI
L’accoglimento della richiesta di rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti personali ed economici previsti D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019. Pertanto:
-il richiedente deve essere:
- in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; oppure familiare di un cittadino italiano o di un Paese UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
-il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei reati previsti dall’art. 7, comma 3, D.L. 4/2019;
-il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, inferiore ad €. 9.360,00;
- un patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 30.000,00;
- un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di €. 6.000,00, aumentata in base alla composizione del nucleo familiare come previsto dall’art. 2, comma 1, lett.a), n. 3, D.L. 4/2019;
- un reddito familiare inferiore ad una soglia di €. 6.000,00 moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (€. 9.360,00 se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione);
-nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta di RdC, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, immatricolati la prima volta nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto.
COMPATIBILITÀ
E’ compatibile con la NASpI e con altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
E’ escluso in caso di dimissioni volontarie (salvo giusta causa) rese nei dodici mesi precedenti.
COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici.
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TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.