CHE COS’È
L’INPS eroga l’assegno al nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione agricola.
Per gli operai agricoli, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, l’assegno al nucleo familiare spetta per l’intero anno.
A CHI È RIVOLTO
L‘assegno al nucleo familiare può essere richiesto dai soggetti percettori di disoccupazione agricola il cui nucleo familiare è composto da più persone e il reddito complessivo è inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
REQUISITI
Gli assegni familiari sulla disoccupazione agricola spettano ai lavoratori agricoli:
- italiani o comunitari;
- extra comunitari con regolare permesso di soggiorno non scaduto.
MISURA
- per il lavoratore agricolo che ha lavorato 101 giornate nell’anno di riferimento spetteranno gli assegni familiari per 312 giornate
- per il bracciante agricolo che ha lavorato meno di 101 giornate, verranno pagati solo i giorni lavorati e le giornate indennizzate coperte da contribuzione figurativa.
COME RICHIEDERLO
L’assegno al nucleo familiare può essere richiesto durante la presentazione della domanda di disoccupazione oppure separatamente alla domanda di disoccupazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata tassativamente dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione del lavoro, pena la decadenza dal diritto.