Pensione “Quota 103”

CHE COS’È

La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato la pensione anticipata “Quota 103” anche per l’anno 2024, introducendo alcune novità. Pertanto, si può accedere alla pensione “Quota 103” al ricorrere di diversi requisiti a seconda che gli stessi risultino perfezionati entro il 31.12.2023 o dal 1.1.2024.

DESTINATARI

La pensione “Quota 103” è richiedibile dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (ad esempio, lavoratori dipendenti e autonomi) e alle forme esclusive e sostitutive (ad esempio, lavoratori pubblici) della medesima, gestite dall’INPS, nonché dagli iscritti alla Gestione separata.

Si può accedere a questa tipologia di pensione anche con il Cumulo dei contributi o con il Computo nella Gestione separata e, cioè, al ricorrere dei requisiti di legge, sommando gratuitamente la contribuzione presente in più gestioni, purché non sovrapposta temporalmente.

COMPATIBILITÀ

Per accedere alla pensione “Quota 103”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non è richiesta, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.).

La particolarità della pensione “Quota 103” è che non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomoad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La percezione di reddito da lavoro nel predetto lasso di tempo comporta la sospensione del pagamento della pensione nell’anno di produzione di tale reddito.

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1.1.2024

Per accedere alla pensione “Quota 103”, occorre maturare, entro il 31 dicembre 2024:

– almeno 62 anni di età;

– almeno 41 anni di contributi.

Per i requisiti perfezionati dal 1.1.2024, è prevista l’applicazione della cosiddetta “finestra mobile” pari a 7 mesi per i lavoratori del privato e 9 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

Si potrà accedere alla pensione in qualsiasi momento, anche successivo al 31 dicembre 2024, purché la “finestra mobile” risulti aperta.

Per i requisiti perfezionati dal 1.1.2024, la pensione “Quota 103” è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo (2.394,44 euro per il 2024), per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia (67 anni di età).

Inoltre, la pensione “Quota 103” viene liquidata sempre secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

REQUISITI PERFEZIONATI ENTRO IL 31.12.2023

Per accedere alla pensione “Quota 103”, occorre maturare, entro il 31 dicembre 2023:

– almeno 62 anni di età;

– almeno 41 anni di contributi.

Per i requisiti perfezionati entro il 31.12.2023, è prevista l’applicazione della cosiddetta “finestra mobile” pari a 3 mesi per i lavoratori del privato e 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego.

Si potrà accedere alla pensione in qualsiasi momento, anche successivo al 31 dicembre 2023, purché la “finestra mobile” risulti aperta.

Per i requisiti perfezionati entro il 31.12.2023, la pensione “Quota 103” è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro per il 2024), per le mensilità di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia (67 anni di età).

DOMANDA DI PENSIONE

Contestualmente all’invio della domanda di pensione “Quota 103”, deve anche essere inviato il modello AP140, con il quale il pensionando comunica la eventuale produzione di reddito o meno.

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.

INCENTIVO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per “Quota 103” possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore in busta paga.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.