CHE COS’È
Il decreto legislativo n. 184 del 1997 ha introdotto una particolare modalità di Cumulo della contribuzione che consente di sommare a titolo gratuito i contributi temporalmente non coincidenti per liquidare un unico trattamento pensionistico.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Questa tipologia di Cumulo della contribuzione può essere richiesta dai lavoratori che hanno accreditato o versato il primo contributo dalla data del 1° gennaio 1996 (“nuovi iscritti”), o che abbiano effettuato domanda di “opzione al contributivo” ai sensi dell’art. 1, co. 23, Legge n. 335/1995.
Possono esercitare questo diritto, gli iscritti a due o più forme di Assicurazione Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché gli iscritti alla Gestione separata.
È possibile richiedere l’applicazione di questo istituto anche se si è in possesso di contribuzione presso le Casse Professionali. Questa contribuzione, però, potrà essere utilizzata solo per raggiungere il diritto a pensione ma non per definirne l’importo.
REQUISITI
Come già illustrato, la facoltà di Cumulo , opera nei confronti dei soggetti “nuovi iscritti” e i trattamenti pensionistici, quindi, che potranno essere liquidati saranno quelli previsti per i lavoratori iscritti dal 1° gennaio 1996.
È utile sottolineare che il calcolo della pensione è interamente contributivo. Ogni gestione interessata determina il proprio pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione.
Considerato che i contributi riferiti alle Casse professionali possono essere utilizzati per la sola definizione del diritto a pensione, gli stessi non potranno essere considerati ai fini del calcolo dell’importo del trattamento pensionistico.
COMPATIBILITÀ
Per accedere alla pensione in regime di Cumulo è necessaria la cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, mentre non è richiesto che l’interessato cessi anche l’attività autonoma o parasubordinata.
DECORRENZA
La pensione liquidata in regime di Cumulo decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.