CHE COS’È
L’istituto del Cumulo della contribuzione, Legge n. 228/2012 e Legge n. 232/2016, permette di sommare gratuitamente tutti i contributi esistenti nelle varie forme previdenziali obbligatorie, purché non sovrapposti temporalmente, consentendo così l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, usufruendo di un trattamento di pensione.
A CHI È RIVOLTO
Possono richiedere l’applicazione dell’istituto del Cumulo, gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ad esempio ex INPDAP, ex IPOST, ex Enpals, ecc.).
Dal 1° gennaio 2017, una modifica di legge ha esteso la platea degli interessati, stabilendo che hanno facoltà di richiedere la pensione in cumulo anche gli iscritti alle Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 ad esempio ENPAM, ENPAP, INARCASSA, ecc.)
REQUISITI
PENSIONI RICHIEDIBILI
È possibile sommare e cumulare gratuitamente la contribuzione temporalmente non sovrapposta per liquidare:
1) la pensione di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli richiesti dalle gestioni interessate. Se tra le gestioni interessate alla pensione di vecchiaia c’è anche una Cassa professionale, la pensione potrebbe essere definitiva “a formazione progressiva”: in pratica, il trattamento pensionistico potrebbe essere liquidato in più momenti, a seconda di quali sono i requisiti che la Cassa stessa richiede per l’accesso al pensionamento.
2) la pensione anticipata, con un requisito contributivo, per il 2024, pari a:
– 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, a cui aggiungere la “finestra mobile” di 3 mesi;
– 41 anni e 10 mesi di contributi, per le donne, a cui aggiungere la “finestra mobile” di 3 mesi.
ULTERIORI REQUISITI
Per poter richiedere la pensione in Cumulo, non bisogna essere titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni interessate.
E’ richiesto, inoltre, che siano perfezionati gli ulteriori requisiti richiesti previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Ad esempio, per la pensione di vecchiaia in cumulo, qualora l’ultima iscrizione risulti essere nella Gestione separata, l’assicurato dovrà perfezionare anche il cosiddetto “importo soglia”, a meno che non acceda al pensionamento, per il 2024, con almeno 71 anni di età.
CALCOLO DI IMPORTO
Le gestioni previdenziali interessate, ciascuna per la propria parte di competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento. Quindi, ogni gestione determinerà l’importo erogabile secondo le proprie regole di calcolo.
Ai fini della determinazione del sistema di calcolo (retributivo, contributivo o misto), bisognerà, però, aver riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, alla data del 31 dicembre 1995. In ogni caso, le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 saranno calcolate secondo il sistema contributivo.
COMPATIBILITÀ
Per poter accedere alla pensione in Cumulo, è necessaria la cessazione dell’attività di lavoro dipendente.
DECORRENZA
La pensione in Cumulo prevede delle decorrenze diverse a seconda che si tratti di pensione di vecchiaia o di pensione anticipata.
La pensione di vecchiaia può decorrere dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti, oppure, a domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
La pensione anticipata, invece, decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.