NASpI: indennità mensile di disoccupazione

CHE COS’È.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del lavoro.

Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione. 

La prestazione è erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa sia presentata dopo l’ottavo giorno.  

La Naspi decade nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione; 
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni; inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni; 
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • qualora si instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale;
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.  

Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.

 

A CHI È RIVOLTA

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi: 

  • gli apprendisti; 
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. 
  • dal 1° gennaio 2022 agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Restano esclusi invece:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; 
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

REQUISITI

I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono:

  • stato di disoccupazione involontaria, salvo i casi di dimissioni per giusta causa se regolarmente convalidate dalla DTL; 
  • dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità fino al compimento del primo anno di vita del figlio;
  • rifiuto del lavoratore al trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore; 
  • mancato pagamento delle retribuzioni;
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro. La giusta causa non basta, il lavoratore deve documentare all’Inps la sua volontà di difendersi, in sede amministrativa o giudiziale, nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. 


Requisito Lavorativo

  • sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

MISURA

La durata della disoccupazione NASpI varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto, infatti, l’indenntià è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a 1.425,21 euro per il 2024.

Inoltre, se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo, la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento (1.425,21 euro per il 2024) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.

In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge pari per il 2024 a 1.550,42 euro.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere:

– dal primo giorno del sesto mese di fruizione per i beneficiari che abbiano meno di 55 anni di età;

– dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per le disoccupazioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2021 la prestazioni verrà ridotta del 3% ogni mese dal 4° mese.

COMPATIBILITÀ

La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di un’attività autonoma o parasubordinata, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa: 

  • non superi euro 8.000 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività parasubordinata; 
  • sia inferiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale. 

 In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la prestazione sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.  

COME RICHIEDERLA

La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.

Documenti da allegare: 

  1. Documento di identità in corso di validità; 
  2. Lettera di licenziamento o contratto con data inizio e fine rapporto lavorativo; 
  3. Busta paga ultimo rapporto lavorativo;.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda per beneficiare della NASPI deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, decorrenti dalla:

  • data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.