Indennità di frequenza a favore degli invalidi civili minori d’età (fino a 18 anni)

CHE COS’È

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Per l’anno 2024 l’importo ammonta a euro 333,33 al mese ed è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità.

A CHI È RIVOLTO

Hanno diritto all’indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni con riduzioni uditive, quindi ipoacusici, o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge

REQUISITI

Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario non aver compiuto 18 anni di età e aver ottenuto il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età, oppure una perdita uditiva di particolare entità.

Altro requisito, necessario per la concessione dell’indennità, è la frequenza:

  • a centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • di scuole pubbliche o private a partire dagli asili nido, oppure a centri di formazione professionale.

Inoltre, è necessario l’ulteriore requisito riguardante la sussistenza dello stato di bisogno economico e il limite di reddito per l’anno 2022 è di €. 5.015,14.

COMPATIBILITÀ

L’indennità di frequenza è incompatibile:

  • con qualsiasi forma di ricovero, per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni;
  • con l’indennità di accompagnamento in qualità di invalidi civili o di ciechi assoluti;
  • con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • e con l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

In ogni caso, in base all’art. 3 della Legge n. 289/1990, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

La prestazione è invece compatibile con la pensione ai minori ciechi parziali.

COME RICHIEDERLO

Per il riconoscimento della prestazione è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica.

La presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità si articola in due fasi:

  1. la compilazione e l’invio telematico del certificato medico da parte del proprio medico curante, ovvero da un medico abilitato dall’INPS;
  2. la presentazione telematica della domanda all’INPS, da abbinare al certificato medico introduttivo. Il richiedente ha 90 giorni di tempo, dall’invio del certificato medico, per inoltrare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile.

Una volta presentata la domanda, al cittadino viene comunicata la data di convocazione per la visita di accertamento sanitario, la quale sarà eseguita da un’apposita Commissione Medica.

Nel caso di affezioni da patologie oncologiche, la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina.