Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

BENEFICIARI

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi dle settore spettacolo, compresi quelli con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, i collaboratori coordinati e continuativi i lavoratori intermittenti, anche con rapporto di lavoro a tempo indetermianto che non siano in titolari di indennità di disponbilità, come da seguente elenco:

  • Lavoratori autonomi assicurati al FPLS compresi i collaboratori coordinati e continuativi
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica p tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle attività di cui sopra, come:
  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
  • lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

 

REQUISITI

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti anagrafici, economici e contributivi:

a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell’imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita’ di discontinuita’, di  indennita’ di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)  nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall’esercizio delle attività lavorative per le quali  e’  richiesta l’iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;   

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell’anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l’indennità  di  disponibilità;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

MISURA E DURATA DELL’INDENNITÀ

L’indennità  sarà erogata in un’unica soluzione per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell’anno   civile   precedente, a queste giornate dovranno essere   detratte  le  giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

L’importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

L’importo giornaliero dell’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo del minimale contributivo giornaliero stabilito anualment dall’INPS.

L’indennità sarà erogata a tutti i richiedenti, tuttavia essendo previsto un limite massimo di fondi stanziati, qualora l’ammontare complessivo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità, l’INPS stabilirà la quota di indennità da erogare, riparmetrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare comlessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione entro unlimite di retribuzione minimale giornaliera pari a 1,4 l’importo massimo stabiito per la prestazione stabilito dall’INPS.

Le giornate riconosciute figurativamente saranno accreditate nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo Pensioni Lavoratoi dello Spettacolo fino a concorrenza del numero delle giornate richieste ai fini del riconoscimento dell’annualità contributiva.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere inviata all’INPS, in modalità telematica, ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.