BENEFICIARI
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi dle settore spettacolo, compresi quelli con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, i collaboratori coordinati e continuativi i lavoratori intermittenti, anche con rapporto di lavoro a tempo indetermianto che non siano in titolari di indennità di disponbilità, come da seguente elenco:
- Lavoratori autonomi assicurati al FPLS compresi i collaboratori coordinati e continuativi
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica p tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle attività di cui sopra, come:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.
REQUISITI
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti anagrafici, economici e contributivi:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennita’ di discontinuita’, di indennita’ di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali e’ richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
MISURA E DURATA DELL’INDENNITÀ
L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente, a queste giornate dovranno essere detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
L’importo sarà calcolato nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda.
L’importo giornaliero dell’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo del minimale contributivo giornaliero stabilito anualment dall’INPS.
L’indennità sarà erogata a tutti i richiedenti, tuttavia essendo previsto un limite massimo di fondi stanziati, qualora l’ammontare complessivo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità, l’INPS stabilirà la quota di indennità da erogare, riparmetrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare comlessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione entro unlimite di retribuzione minimale giornaliera pari a 1,4 l’importo massimo stabiito per la prestazione stabilito dall’INPS.
Le giornate riconosciute figurativamente saranno accreditate nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo Pensioni Lavoratoi dello Spettacolo fino a concorrenza del numero delle giornate richieste ai fini del riconoscimento dell’annualità contributiva.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere inviata all’INPS, in modalità telematica, ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.