CONVENZIONE INPS-ENPALS

I rapporti tra INPS e ex ENPALS sono disciplinati dall’articolo 16 del DPR 1420 del 1971 e dalla specifica convenzione stipulata il 3 dicembre 1973 tra i due Enti.

La convenzione INPS-ENPLS permette di cumulare gratuitamente i contributi versati nella gestione ex ENPALS con i contributi versati nell’AGO ai fini del pensionamento.

TESTO DELLA CONVENZIONE

I rapporti intercorrenti tra l’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD), e l’ENPALS sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1420 e regolamentati dalla Convenzione stipulata tra i due istituti il 3 dicembre del 1973.

     • Un unico trattamento previdenziale.
      articolo 16, DPR 1420/1971

L’assicurato che vanta contribuzione sia presso l’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti, sia presso l’ENPALS ha diritto alla liquidazione di un’unica pensione previo cumulo dei contributi versati e accreditati presso i due istituti.

Le domande di pensione, che possono essere presentate all’uno o all’altro dei due enti, devono essere esaminate, in via preliminare, dall’ENPALS al quale è comunque attribuita la competenza qualora l’assicurato possa far valere i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta previsti dalla normativa vigente per i lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Ente.

La competenza è, altresì, attribuita esclusivamente all’ENPALS nei seguenti casi:
– pensione di vecchiaia anticipata per ballerini, tersicorei e coreografi
– pensione di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti
– pensione di invalidità specifica per le categorie indicate dalla legge (vedi invalidità specifica)

Al di fuori delle prestazioni previdenziali specificatamente indicate, nel caso in cui l’assicurato non raggiunga il diritto a pensione a carico dell’Ente, l’ENPALS determina la competenza alla definizione della domanda di pensione secondo precisi criteri di rapporto tra la propria contribuzione e quella presente presso il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS.

Qualora la competenza sia attribuita all’ENPALS, ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi settimanali INPS sono ragguagliati a contributi giornalieri moltiplicandoli per 6.

Qualora la competenza sia attribuita all’INPS ai fini della determinazione dei requisiti di anzianità contributiva occorrenti per il diritto alla prestazione richiesta e della relativa misura, i contributi giornalieri ENPALS sono ragguagliati a contributi settimanali dividendoli per 6.

L’articolo 4 ter della Legge 17.3.1993,n. 63 ha stabilito la cumulabilità della contribuzione riferita ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria e, pertanto, anche per detta contribuzione valgono le regole di cumulo previste tra il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS e l’ENPALS.

Non è prevista la cumulabilità dei contributi ENPALS con i contributi versati nelle gestioni speciali dell’INPS quali la Gestione Commercianti, la Gestione Artigiani ecc…

L’assicurato che ha contribuzione versata all’Ente ed è titolare di pensione a carico di una gestione speciale dell’INPS, può richiedere all’ENPALS la liquidazione di una pensione supplementare (vedi pensione supplementare).

Conclusioni:

Se la competenza è dell’ENPALS ed è raggiunto il diritto a pensione, l’Ente provvede alla corresponsione del trattamento pensionistico cumulando la contribuzione INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti, e l’eventuale contribuzione presente in una Gestione Speciale dell’INPS da diritto alla liquidazione di una pensione supplementare. 

Se la competenza è dell’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti, ed è raggiunto il diritto a pensione, il Fondo in questione provvede alla corresponsione del trattamento pensionistico cumulando la contribuzione ENPALS e l’eventuale contribuzione presente in una Gestione Speciale dell’INPS da diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Se il diritto a pensione non è raggiunto né presso l’ENPALS né presso l’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti , ma sussiste  a carico di una delle Gestioni Speciali dell’INPS, la pensione viene corrisposta da detta Gestione Speciale e la contribuzione ENPALS da diritto alla liquidazione di una pensione supplementare.

Se il diritto a pensione non è raggiunto né presso l’ENPALS, né presso l’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti, né presso una delle Gestioni Speciali dell’INPS,  in via del tutto residuale , unitamente alla contribuzione INPS (FPLD), è possibile utilizzare la contribuzione ENPALS a condizione che la stessa sia determinante per il raggiungimento del requisito pensionistico  a carico della Gestione Speciale INPS.    

Per la contribuzione presente nella Gestione Separata dei lavoratori autonomi dell’INPS valgono le stesse regole previste per le Gestioni Speciali.      

     • Un’ unica autorizzazione ai versamenti volontari.
     articolo 17, DPR 1420/1971

L’assicurato che vanta contribuzione sia presso l’INPS, Fondo Lavoratori Dipendenti, sia presso l’ENPALS è autorizzato a proseguire volontariamente una sola delle due assicurazioni a condizione che sia verificata la cessazione o la interruzione dell’obbligo assicurativo presso entrambi gli enti.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari può essere presentata all’uno o all’altro ente.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l’ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti presso l’ENPALS ovvero presso ambedue gli enti, la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita sempre all’ENPALS.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l’ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l’INPS, la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita a tale istituto.

 I  requisiti contributivi occorrenti per l’ ammissione ai versamenti volontari possono essere perfezionati anche mediante il cumulo virtuale dei contributi effettivamente versati presso i due enti.
In tal caso la competenza a rilasciare l’autorizzazione è attribuita all’ente presso il quale l’assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista in materia presso ciascuno dei due enti e, al fine di stabilire detta prevalenza, l’ENPALS ragguaglia i contributi settimanali INPS a contributi giornalieri moltiplicandoli per sei.

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