CHE COS’È
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice dipendente durante il periodo di gravidanza e puerperio, anche in caso di adozione o affidamento di minori.
- Prima del parto: 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto.
- Dopo il parto: 3 mesi dopo il parto, anche in caso di interdizione Anticipata. Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta saranno aggiunti ai tre mesi.
CONGEDO DI MATERNITÀ FLESSIBILE O POSTICIPATO
La flessibilità del congedo di maternità permette alla lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro un mese prima e i 4 mesi successivi al parto, oppure direttamente 5 mesi dopo il parto.
La maternità con la flessibilità può essere richiesta il mese precedente la data presunta del parto (massimo 30 giorni) mentre la maternità posticipata può essere richiesta direttamente dopo l’evento parto.
Per poter chiedere la flessibilità del congedo di maternità o il posticipo è necessario produrre il certificato del medico specialista del ssn e il certificato del medico aziendale o dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che non esiste l’obbligo di sorveglianza medica, deve necessariamente avvenire entro la fine del 7° mese di gravidanza.
Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici:
- dipendenti;
- disoccupate o sospese a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione o sospensione dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità;
- disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità;
- disoccupate che percepiscono Naspi;
- Agricole con almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell’anno precedente quello di inizio del congedo di maternità o nello stesso anno del congedo ma prima dell’inizio del congedo stesso;
- addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) con almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
- a domicilio;
- LSU o APU attività socialmente utili o di pubblica utilità.
INTERDIZIONE ANTICIPATA/POSTICIPATA DAL LAVORO
Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino all’inizio del congedo di maternità, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso.
L’ionterdizione può essere richiesta per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (ad esempio per lavori particolarmente pericolosi, faticosi o insalubri) e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.
COME RICHIEDERLO
La domanda di congedo di maternità deve essere presentata attraverso la procedura on line dell’INPS: una domanda prima del parto ed una domanda dopo il parto per comunicare la data effettiva di nascita del bambino.
La domanda può essere presentata all’INPS anche tramite il portale www.epasa-itaco.it. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Pratica on line” per effettuare la domanda on line, oppure seleziona “Pratica in ufficio” per conoscere la sede a te più vicina
Documenti da allegare alla domanda pre-parto:
- Documento di identità;
- Codice del certificato telematico di gravidanza;
Documenti da allegare alla domanda post-parto:
Non è necessario allegare documentazione, ma deve essere riportato, in domanda, il Codice Fiscale del nascituro.
Documenti da allegare alla domanda di maternità flessibile o posticipata:
Certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, i quali attestino che la flessibilità del congedo non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La documentazione sanitaria attestante la prosecuzione dell’attività lavorativa non dovrà essere presentata all’INPS, ma soltanto ai datori di lavoro.
Documenti da allegare alla domanda di maternità anticipata:
- provvedimento di interdizione anticipata rilasciato dal servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro (per mansioni incompatibili) o dalla asl competente (per gravidanza a rischio).
MISURA DELL’INDENNITÀ
La prestazione economica di maternità, a carico dell’INPS, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga immediatamente precedente il mese di inizio del congedo, al quale si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive percepite dalla lavoratrice.
L’indennità è erogata dal datore di lavoro che anticipa per conto dell’INPS.
Solitamente i contratti di lavoro prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione.
Nel caso di lavoratrici disoccupate o in stato di sospensione, l’indennità si calcola sulla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Per i periodo di congedo di maternità in costanza di rapporto di lavoro è previsto l’accredito dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura della stessa.
I periodi di maternità collocati temporalmente al fuori del rapporto di lavoro, per i soggetti iscritti al FPLD e alla forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
TERMINI PER LA RICHIESTA
Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità).
Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità.