A CHI SPETTA
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995), “parasubordinate” o libere professioniste, hanno diritto al congedo parentale in caso di gravidanza, adozione o affidamento:
•Collaboratrici coordinate e continuative
•Lavoratrici a progetto e assimilate
•I sindaci, gli amministratori, i revisori di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica;
•Le associate in partecipazione
•Titolari di assegno di ricerca
•Professioniste con P.I. o senza Cassa professionale
•Le lavoratrici che svolgono prestazioni di lavoro autonomo occasionale
•I venditori porta a porta
REQUISITI
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata per ottenere il congedo parentale devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- non siano titolari di pensione;
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di lavoratori a progetto e categorie assimilate oppure in qualità di professionisti;
- abbiano versato almeno un mese di contribuzione maggiorata (0,72%) di cui all’articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore – sussista il requisito di un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
- vi sia l’effettiva astensione dal lavoro nel periodo richiesto.
MISURA
La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a tre mesi non trasferibili all’altro genitore
Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi non trasferibili all’altro genitore
Entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro ad ulteriori tre mesi indennizzati. Il periodo massimo indennizzabile sarà quindi pari a 9 mesi.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va inoltrata telematicamente all’INPS, prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.