Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere

Si tratta di un periodo di congedo dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Destinatarie

Possono avvalersi dell’astensione dal lavoro:

  • lavoratrici dipendenti;
  • apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
  • lavoratrici autonome;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.

Requisiti

Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis, Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Durata

Il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa. Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. 

Misura

Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell’indennità.

Domanda di congedo

Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.