A CHI SPETTA
Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 Legge n. 335/1995), “parasubordinate” o libere professioniste, hanno diritto al congedo di maternità come previsto dall’art. 64 del Testo Unico, in caso di gravidanza, adozione o affidamento.
•Collaboratrici coordinate e continuative
•Lavoratrici a progetto e assimilate
•I sindaci, gli amministratori, i revisori di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica;
•Le associate in partecipazione
•Titolari di assegno di ricerca
•Professioniste con P.I. o senza Cassa professionale
•Le lavoratrici che svolgono prestazioni di lavoro autonomo occasionale
•I venditori porta a porta
Alle lavoratrici iscritte presso la G.S. sono riconosciute le disposizioni di legge riguardanti:
- il congedo per maternità
- la flessibilità del congedo
- l’interdizione anticipata e posticipata per gravidanza a rischio
- il congedo parentale
REQUISITI
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, non assicurate ad altre gestione previdenziali e non pensionate, l’indennità di maternità spetta a condizione che:
1. risulti effettivamente accreditata o dovuta una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota maggiorata (0,72%) nei 12 mesi precedenti la data presunta del parto.
2. I contributi versati o dovuti non devono essere inferiori alla contribuzione annua calcolata sul minimale stabilito di anno in anno.
In caso di retribuzione inferiore al minimale, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione alla somma versata.
MISURA
Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie spettano 5 mesi di congedo:
- 2 mesi antecedenti la data presunta del parto;
- 3 mesi successivi alla data effettiva del parto.
- In caso di adozione o affidamento spettano 5 mesi da fruire dalla data di affidamento del minore o data di ingresso in famiglia.
Le lavoratrici non hanno l’obbligo di astenersi dall’attività durante il periodo di congedo per maternità.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile
Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.
Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.
L’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS.
NOVITÀ ANNO 2022
La Legge n. 234/2021, (Legge di Bilancio 2022), introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome.
Per le lavoratrici parasubordinate, invece, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto;
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto
Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):
- ai 3 mesi successivi al parto;
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda telematica deve essere inoltrata telematicamente all’INPS competente territorialmente.