Assegno di inclusione

CHE COS’È

E’ una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale volta al sostegno dei redditi familiari e all’avvio di percorsi di formazione e di attivazione lavorativa.

A CHI È RIVOLTO

Nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente:

– minorenne;

– con disabilità;

– con almeno 60 anni di età;

– in condizione di svantaggio ed inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

REQUISITI

Il richiedente deve essere:

  • in possesso della cittadinanza europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
  • residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Tale requisito è esteso a tutti i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Il beneficiario di Assegno di Inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nè a sentenze definitive di condanna (anche di patteggiamento) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, inferiore ad €. 9.360,00 (in presenza di minori nel nucleo familiare è calcolato l’ “ISEE minorenni”;
  • un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 30.000,00;
  • un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di €. 6.000,00, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), n. 4, D.L. 48/2023;
  • un reddito familiare inferiore ad una soglia di €. 6.000,00, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (€. 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da soggetti tutti di età pari o superiore a 67 anni; ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni con familiari in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta (esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto ed aereomobili di ogni genere.

COMPATIBILITÀ

E’ compatibile con la NASpI e con altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

E’ escluso in caso di dimissioni volontarie rese nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 7 L. n. 604/1966.