Buono nido, Le ricevute vanno allegate entro il 30 giugno 2023

I chiarimenti in un documento dell’Inps. Tenuti all’adempimento i genitori che hanno presentato domanda nel 2022 e che non hanno ancora prodotto la documentazione attestante il pagamento della retta.

C’è tempo sino al 30 giugno 2023 (anziché sino al 1° aprile 2023) per presentare all’Inps le ricevute del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati nel 2022. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1346/2023 in cui spiega che sono tenuti all’adempimento i genitori che hanno fatto domanda per il buono nido nel 2022 e che non hanno ancora attestato gli oneri economici sostenuti nel 2022.

Buono nido

La misura, come noto, dal 1° gennaio 2020 consiste nell’erogazione di un beneficio economico annuo pari a 1.500 euro (136,37 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (o sprovvisti di ISEE valido); di 2.500 euro annui  (227,27 euro al mese) per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; e di 3.000 euro annui (272,72 euro al mese) per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro. E’ anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

L’importo viene corrisposto dall’INPS in 11 mensilità annue al genitore richiedente previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, nel limite dell’importo della retta. Il beneficio non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.

Termine rinviato

Ebbene l’Inps spiega che per le domande presentate lo scorso anno, riferite alle mensilità del 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), precedentemente fissato al 1° aprile 2023, è prorogato al 30 giugno 2023.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta. Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute queste dovranno essere inviate in un unico file.

La documentazione può essere allegata tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione Allega documenti), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet attraverso il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile”.

Il rimborso, conclude l’Inps, avverrà solo a seguito dell’allegazione della ricevuta di pagamento.