Indennità disoccupazione lavoratori agricoli

CHE COS’È

L’indennità di disoccupazione agricola è un’indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A CHI È RIVOLTO

La prestazione spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato
  • piccoli coloni
  • compartecipanti familiari
  • piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte di anno

 

REQUISITI

 

  • Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • Almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

MISURA

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione.

L’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2024 non può essere superiore a 1.321,53 euro.

COME RICHIEDERLA

La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dal lavoro.

La procedura per la presentazione delle domande per l’anno 2023 sarà disponibile sulla piattaforma web dell’INPS dal 9 gennaio al 2 aprile 2024.

Le domande presentate oltre il 31 marzo non vengono prese in considerazione.

NOVITÀ ANNO 2023

Contemporaneamente alla domanda sarà possibile richiedere gli ANF con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2022, sostituiti dal mese di marzo 2022, dall’Assegno Unico e Universale.

Da quest’anno non potranno essere presentare domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui all’art. 2, Legge n, 240/84, i quali dall’anno 2022 potranno presentare domanda di NASpI.