Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

CHE COS’È

L’indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica che viene concessa a coloro che svolgono determinate attività autonome e che cessano definitivamente l’attività senza aver raggiunto e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo, che era stato introdotto per periodi temporanei dal D.Lgs. n. 207/1996, per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, è divenuto una misura stabile e strutturale dal 1° gennaio 2019.

A CHI È RIVOLTO

Destinatari del beneficio sono esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Tra i beneficiari rientrano anche:

  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

L’indennizzo spetta ai soggetti sopra indicati che:

  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti. 

DECORRENZA E DURATA

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

I periodi di godimento dell’indennizzo sono utili ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali e possono, quindi, essere assimilati a contribuzione figurativa per il diritto a pensione (non ai fini della misura).

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

COMPATIBILITÀ

La concessione dell’indennizzo è incompatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo (compresi i c.d. voucher). Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa.

COME RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici.

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