CHE COS’È
L’indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica che viene concessa a coloro che svolgono determinate attività autonome e che cessano definitivamente l’attività senza aver raggiunto e perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’indennizzo, che era stato introdotto per periodi temporanei dal D.Lgs. n. 207/1996, per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, è divenuto una misura stabile e strutturale dal 1° gennaio 2019.
A CHI È RIVOLTO
Destinatari del beneficio sono esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
Tra i beneficiari rientrano anche:
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
L’indennizzo spetta ai soggetti sopra indicati che:
- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
- risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti.
DECORRENZA E DURATA
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
I periodi di godimento dell’indennizzo sono utili ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali e possono, quindi, essere assimilati a contribuzione figurativa per il diritto a pensione (non ai fini della misura).
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.
COMPATIBILITÀ
La concessione dell’indennizzo è incompatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.
La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo (compresi i c.d. voucher). Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività lavorativa.
COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici.
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