Pensione di cittadinanza

CHE COS’È

Misura di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà in favore dei cittadini più anziani.

A CHI È RIVOLTO

Nuclei familiari con componenti tutti di età pari o superiore a 67 anni, salvo presenza di conviventi in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, anche di età inferiore.

REQUISITI

Il richiedente deve essere:

  • in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; oppure familiare di un cittadino italiano o di un Paese UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ulti due in modo continuativo.

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei reati previsti dall’art. 7, comma 3, D.L. 4/2019.

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, inferiore ad €. 9.360,00;
  • un patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 30.000,00;
  • un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di €. 6.000,00, aumentata in base alla composizione del nucleo familiare come previsto dall’art. 2, comma 1, lett.a), n. 3, D.L. 4/2019;
  • un reddito familiare inferiore ad una soglia di €. 7.560,00 moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (€. 9.360,00 se il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione).

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta di RdC, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, immatricolati la prima volta nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto.

 

COMPATIBILITÀ

E’ compatibile con l’assegno sociale, con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Sono esclusi i nuclei in cui vi siano componenti che abbiano reso dimissioni volontarie (salvo giusta causa) entro dodici mesi dalla presentazione della richiesta.

COME RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE

Può essere richiesta dopo il quinto giorno di ogni mese, fino al termine dello stesso.