ALAS – Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo

CHE COS’È

ALAS è una specifica indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello Spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2022 introdotta decreto Sostegni bis (Art. 66, commi da 7 a 16, DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

A CHI È RIVOLTA

L’indennità di disoccupazione (ALAS) è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 nel caso in cui:

  • prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli;
  • prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • sono esercenti attività musicali.

REQUISITI DI ACCESSO

L’indennità ALAS è riconosciuta a quei lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • avere maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
  • avere un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.
  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione decorre.

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno,
  • dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa è presentata dopo l’ottavo giorno entro 68 giorni, decorrenti dalla:
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.

DURATA E MISURA

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto.

L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente (rilevano anche i periodi di maternità e paternità obbligatori), nella misura del 75% ma con importo massimo pari a 1.550,42 euro.

DECADENZA

L’indennità ALAS decade nei seguenti casi:

  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione (NASpI, Dis-Coll);
  • beneficiare del Reddito di Cittadinanza;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.

INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ

La prestazione Alas è incompatibile con:

  • le prestazioni pensionistiche
  • il Reddito di Cittadinanza
  • le prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-Coll
  • la titolarità di cariche parlamentari e con tutte le cariche che prevedono compensi e indennità di funzione diversi dal gettone di presenza.

La prestazione è invece incumulabile con indennità di malattia e maternità

COME RICHIEDERLA

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza.