CHE COS’È
ALAS è una specifica indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello Spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2022 introdotta decreto Sostegni bis (Art. 66, commi da 7 a 16, DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
A CHI È RIVOLTA
L’indennità di disoccupazione (ALAS) è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 nel caso in cui:
- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli;
- prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- sono esercenti attività musicali.
REQUISITI DI ACCESSO
L’indennità ALAS è riconosciuta a quei lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- avere maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza.
DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione decorre.
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno,
- dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa è presentata dopo l’ottavo giorno entro 68 giorni, decorrenti dalla:
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato.
DURATA E MISURA
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto.
L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente (rilevano anche i periodi di maternità e paternità obbligatori), nella misura del 75% ma con importo massimo pari a 1.550,42 euro.
DECADENZA
L’indennità ALAS decade nei seguenti casi:
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione (NASpI, Dis-Coll);
- beneficiare del Reddito di Cittadinanza;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.
INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ
La prestazione Alas è incompatibile con:
- le prestazioni pensionistiche
- il Reddito di Cittadinanza
- le prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-Coll
- la titolarità di cariche parlamentari e con tutte le cariche che prevedono compensi e indennità di funzione diversi dal gettone di presenza.
La prestazione è invece incumulabile con indennità di malattia e maternità
COME RICHIEDERLA
La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza.