CHE COS’È
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
Tale istituto è a titolo oneroso.
CHI PUÒ CHIEDERLO
Possono fare la domanda di ricongiunzione il lavoratore diretto interessato o i suoi superstiti.
La domanda deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
QUALI SONO I REQUISITI
L’articolo 1, della Legge n. 29/1979 regola la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall’INPS. I lavoratori dipendenti possono ricongiungere nel Fondo tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (cosiddette Gestioni “alternative” come Gestioni Dipendenti Pubblici o ex INPDAP, Fondi Speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi presenti nella Gestione Separata dei parasubordinati.
La ricongiunzione dei contributi delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente, successi alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo.
L’articolo 2, della Legge n. 29/1979 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Può accedere alla ricongiunzione ai sensi dell’art. 2, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
- nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui è iscritto all’atto della domanda o nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art. 1, Legge n. 29/1979 che disciplina la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
COME RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.