A chi è rivolto
Agli avvocati iscritti a Cassa Forense, in possesso dei requisiti previsti.
Requisiti
- La pensione di vecchiaia di Cassa Forense è corrisposta a 70 anni, con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
- Gli avvocati possono anticipare la pensione, a partire dal compimento del 65° anno di età, se in possesso del requisito contributivo pari a 35 anni. In caso di anticipazione, l’importo della quota base di pensione (quella calcolata sulla media dei redditi professionali) verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico ordinario (70 anni). La quota modulare di pensione (quella determinata secondo il metodo di calcolo contributivo) non sarà soggetta ad alcuna riduzione. Non si applicano riduzioni sull’assegno pensionistico nel caso in cui siano stati raggiunti 40 anni di iscrizione e contribuzione a Cassa Forense.
- La pensione di anzianità è corrisposta con minimo 62 anni ed almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione a Cassa Forense.
- La pensione di vecchiaia contributiva può essere richiesta a Cassa Forense dall’iscritto che abbia raggiunto i 70 anni, con almeno 5, ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. È escluso per tale prestazione il diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Compatibilità
La domanda di pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall’albo avvocati e dall’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici. Scorri la pagina e clicca sul pulsante “Cerca Sede” per conoscere la sede a te più vicina.