CHE COS’È
Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che consente al cittadino straniero di soggiornare in Italia, per tutta la durata indicata nel titolo di soggiorno e di svolgere le attività inerenti al motivo per il quale è stato rilasciato. Il motivo del rilascio deve corrispondere a quello indicato sul visto d’ingresso.
Gli uffici di EPASA-ITACO erogano informazioni dettagliate per ogni singola tipologia del permesso, verificano il possesso dei requisiti e predispongono tutta la documentazione necessaria per l’inoltro telematico delle domande.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dalla data del primo ingresso nel territorio dello stato italiano.
Il Patronato EPASA-ITACO assiste i cittadini stranieri nelle procedure di richiesta o di rinnovo dei permessi di soggiorno, per richiesta nulla osta per Fuori Quote Flussi (così come previsto dall’art. 27 del TUI), per conversione di permessi di soggiorno e anche per ricongiungimenti familiari. Fornisce inoltre le informazioni e le consulenze relative alla richiesta di cittadinanza italiana. Fornisce anche informazioni relative all’iter del riconoscimento dei titoli di studio.
CHI DEVE RICHIEDERLO
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dai cittadini non comunitari che entrano in Italia con un visto di lunga durata (sono esclusi dall’obbligo della richiesta del titolo di soggiorno, tutti coloro che entrano in Italia per soggiorni brevi, ossia quelli inferiori a 90 gg.).
QUALI SONO I REQUISITI
Per ottenere il permesso di soggiorno occorre:
- Il possesso di un visto d’ingresso di lunga durata (visto nazionale di lunga durata – VN);
- Passaporto o altro documento valido;
- Esibizione della documentazione richiesta in base al motivo del soggiorno;
- Compilare la modulistica preposta in base alla tipologia del permesso di soggiorno;
- Richiesta il permesso di soggiorno entro 8 gg lavorativi dalla data d’ingresso In Italia.
DOVE SI RICHIEDE IL PRIMO RILASCIO O IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO?
In base alla sua tipologia, il permesso di soggiorno può essere richiesto:
- Tramite gli uffici postali abilitati, recanti la dicitura “Sportello Amico”. In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.A possono essere richieste le seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento permesso di soggiorno (inserimento figli)
- Asilo Politico (rinnovo)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Famiglia (rinnovo)
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro Subordinato -stagionale
- Missione
- Motivi religiosi
- Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”- (ex Carta di Soggiorno)
- Residenza elettiva
- Ricerca Scientifica (rinnovo)
- Status apolide (rinnovo)
- Tramite la Questura,Ufficio Immigrazione, di competenza territoriale in cui lo straniero abita, per le seguenti tipologie di permesso di soggiorno:
- Affari
- Cure mediche
- Minore età
- Motivi di giustizia
- Motivi umanitari
- Richiesta protezione internazionale
- Richiesta primo rilascio status di apolide
- Coesione familiare cittadino straniero
- Tramite lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente, per quanto riguarda il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi, in caso di ingresso per ricongiungimento familiare e per alcune conversioni di soggiorno da altre tipologie.
COSTI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
I costi per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, così come previsto dalla normativa vigente ammontano a:
- 30,00 € per la raccomandata a Poste Italiane S.p.A.;
- 16,00€ di marca da bollo che deve essere applicata sulla prima pagina del modulo presente all’interno del kit postale;
- 30,46 per la stampa del tesserino elettronico – PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del tesserino elettronico, da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”.
Con il D.M. 5 maggio 2017 e successiva modifica contenuta nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 400 del 9 Giugno 2017 sono stati rideterminati i contributi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno, che possono variare da 40€ a 100€, commisurati in ogni caso alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto.
I contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:
- 40,00€ per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi
- 50,00€ per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno
- 100,00€ per permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, come anche per il rilascio del permesso di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Nel caso in cui venga richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per i figli minori di anni 14, deve essere utilizzato un unico kit postale, al quale devono essere allegate le ricevute devi versamenti di 30,46 € per ciascun componente del nucleo familiare.
LA DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto dell’ingresso, ove previsto, e in ogni modo è cosi articolata:
- per lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: 2 anni;
- per lavoro autonomo: 2 anni;
- per lavoro subordinato a tempo determinato: pari alla durata del rapporto di lavoro o al massimo 1 anno;
- per lavoro subordinato stagionale: da un minimo di 20 gg ad un massimo di 9 mesi;
- per attesa occupazione: minimo 1 anno, ovvero per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero;
- per studio e formazione: 1 anno rinnovabile;
- per motivi di famiglia: come per il familiare, titolare del diritto al ricongiungimento o al massimo 2 anni;
- per richiesta protezione internazionale: 6 mesi, rinnovabili fino al completamento della procedura;
- per coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria: 5 anni;
- per protezione speciale: 2 anni;
- per casi speciali: da 6 mesi fino ad un massimo di 2 anni;
- per atti di valore civile: 2 anni;
- per volontariato: massimo di 18 mesi;
- per calamità: 6 mesi, rinnovabile se persistono le condizioni che hanno portato al rilascio del primo permesso;
- per ricerca scientifica: pari alla durata del programma di ricerca;
- per residenza elettiva: 2 anni.
Presentazione della domanda
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