Congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap grave

CHE COS’È

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. È possibile richiedere il congedo straordinario per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. 

Il congedo straordinario regolamentato dall’art. 42 del D.lgs 151/2001,  non può superare la durata di due anni per ciascun portatore di handicap e nell’arco della vita lavorativa, e può essere fruito in modo continuativo, o frazionato, anche a giornate lavorative.

A CHI È RIVOLTO

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine tassativo di priorità:

  • coniuge/parte dell’unione civile/convivnete di fatto, convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge/ parte dell’unione civile/ convivente di fatto;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente/parte dell’unione civile/convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/parte dell’unione civile/convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

REQUISITI

  • Situazione di handicap grave accertata ai sensi dell’art. 3, cc.1 e 3 L. 104/92 dalle commissioni mediche;
  • Rapporto di lavoro dipendente con obbligo di non prestare attività lavorativa per tutto il periodo di fruizione;
  • Convivenza;
  • Assenza di  ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del portatore di handicap.

COME RICHIEDERLO

Prima di presentare la domanda telematica all’INPS, è opportuno comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire del congedo straordinario.

Qualora i contratti collettivi non definiscano le modalità operative, vige quanto disposto dal Decreto Legge n. 278/2000 (art. 2, commi 3 e 4), ossia:

  • Il datore di lavoro può rifiutare la concessione del congedo straordinario motivando puntualmente le ragioni del diniego ed è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla richiesta del lavoratore.
  • Il diniego, anche parziale, del periodo di congedo, dovrà essere motivato da argomenti relativi all’organizzazione del lavoro che non consentano la sostituzione del lavoratore.
  • Il datore di lavoro può proporre un rinvio a un periodo successivo e determinato, o proporre la concessione parziale del congedo, queste proposte devono essere motivate da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
  • Su richiesta del lavoratore la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

La domanda di congedo straordinario deve essere  presentata esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’INPS. Alla domanda deve essere allegata copia del verbale del riconoscimento dell’handicap grave.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all”ultima retribuzione percepita, tuttavia la retribuzione massima di riferimento, stabilita ogni anno dall’INPS, non può superare, per l’anno 2023 l’importo di € 40.366,77, al quale corrisponde la contribuzione figurativa massima accreditabile di € 13.320,23.

Per l’anno 2024 la retribuzione massima di riferimento è pari 42.545,86 euro alla quale corrisponde la contribuzione figurativa pari a euro 14.040,14.