Indennità maternità/paternità-lavoratrici e lavoratori autonomi

CHE COS’È

Durante il periodo di tutela della maternità/paternità, alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica erogata dall’INPS.

Come previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge n. 234/2021, introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo/indennità di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome, purché la lavoratrici siano in possesso della regolare copertura contributiva per tutto il periodo indennizzabile per maternità.

 

A CHI È RIVOLTO

L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici/lavoratori autonomi:

  • artigiane,
  • commercianti,
  • coltivatrici dirette, colone e mezzadre,
  • imprenditrici agricole professionali,
  • pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

REQUISITI

Per ottenere il riconoscimento è necessario:

  • il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
  • la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo indennizzabile per maternità.

L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità:

  1. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità.
  2. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.
  3. Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.

L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma, o per la parte residua, in caso di:

  • morte o di grave infermità della madre;
  • abandono del bambino da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento).

MISURA DELL’INDENNITÀ

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% della retribuzione convenzionale stabilita ogni anno, in base alla rivalutazione dell’indice ISTAT.

   Categoria  Retribuzione giornaliera  Indennità maternità (80%)
Artigiane€ 49,91€ 39,93
Commercianti€ 49,91€ 39,93
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre€ 44,40€ 35,52
Pescatrici€ 27,73€ 22,18
Importi anno 2022

COMPATIBILITÀ

L’indennità di maternità è compatibile con l’attività lavorativa, pertanto non vi è l’ìobbligo di astenersi dal lavoro.

COME RICHIEDERLA

Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda di indennità, telematicamente all’INPS, successivamente al parto e comunque non oltre il termine prescrizionale di 1 anno.

Documenti da allegare alla domanda di maternità:

  • documento di identità;
  • certificato di nascita;
  • Dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative all’anno in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
  • Mod. F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine prescrizionale  decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile per maternità (5 mesi dalla data del parto)

Decorso tale termine di 1 anno, infatti, il diritto all’indennità si perde