CHE COS’È
Durante il periodo di tutela della maternità/paternità, alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica erogata dall’INPS.
Come previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, l’indennità è riconosciuta due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.
NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022
Legge n. 234/2021, introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo/indennità di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità per le lavoratrici autonome, purché la lavoratrici siano in possesso della regolare copertura contributiva per tutto il periodo indennizzabile per maternità.
A CHI È RIVOLTO
L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici/lavoratori autonomi:
- artigiane,
- commercianti,
- coltivatrici dirette, colone e mezzadre,
- imprenditrici agricole professionali,
- pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
REQUISITI
Per ottenere il riconoscimento è necessario:
- il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
- la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo indennizzabile per maternità.
L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità:
- Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità.
- Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.
- Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alla gestione di appartenenza.
L’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma, o per la parte residua, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abandono del bambino da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento).
MISURA DELL’INDENNITÀ
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% della retribuzione convenzionale stabilita ogni anno, in base alla rivalutazione dell’indice ISTAT.
Categoria | Retribuzione giornaliera | Indennità maternità (80%) |
Artigiane | € 49,91 | € 39,93 |
Commercianti | € 49,91 | € 39,93 |
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre | € 44,40 | € 35,52 |
Pescatrici | € 27,73 | € 22,18 |
COMPATIBILITÀ
L’indennità di maternità è compatibile con l’attività lavorativa, pertanto non vi è l’ìobbligo di astenersi dal lavoro.
COME RICHIEDERLA
Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda di indennità, telematicamente all’INPS, successivamente al parto e comunque non oltre il termine prescrizionale di 1 anno.
Documenti da allegare alla domanda di maternità:
- documento di identità;
- certificato di nascita;
- Dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative all’anno in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
- Mod. F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine prescrizionale decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile per maternità (5 mesi dalla data del parto)
Decorso tale termine di 1 anno, infatti, il diritto all’indennità si perde