CHE COS’È
Per i percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) l’Assegno Unico e Universale (AUU) assume carattere di integrazione del RdC, il cui importo per i figli a carico è corrisposto d’ufficio.
In alcuni casi per la mancanza di alcuni dati relativi al nucleo familiare, l’INPS non può liquidare d’ufficio l’integrazione RdC/AU.
Per tale ragione l’INPS ha messo a disposizione dei percettori di RdC il Modello RdC-Com/AU, per comunicare tutte le informazioni che non è possibile ricavare dalla dichiarazione ISEE in corso di validità.
A CHI È RIVOLTO
Sono tenuti a presentare il Modello RdC-Com AU soltanto i percettori di RdC che si trovino nelle seguenti condizioni:
- Genitore unico:
- decesso dell’altro genitore;
- allontanamento dell’altro genitore dal nucleo, certificato da provvedimento giudiziale o di altra autorità;
- affido esclusivo del figlio al genitore percettore di RdC;
- genitore sconosciuto o cittadino straniero senza C.F. italiano;
- accordo tra i genitori, in virtù del quale si richiede l’intera attribuzione dell’integrazione del RdC.
2. Figli neo-maggiorenni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolgano un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- siano registrati come disoccupati ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgano il servizio civile universale.
3. Madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU.
4. Affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in presenza di un valido provvedimento in capo al dichiarante diverso dal genitore (esempio: nonno, zio, fratello).
5. Nuclei complessi, in cui siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti (Figli minorenni non correttamente valorizzati nella DSU (indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F”).
6. Per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all’articolo 4, comma 8, e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 230/2021, in caso di:
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio;
- nuclei familiari che abbiano un valore dell’ISEE utile all’accesso all’assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il Modello RdC – Com/AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica.
Il Modello può essere presentato dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo, ai fini del riconoscimento degli importi riferiti a tali periodi.
Le integrazioni e le maggiorazioni dell’Assegno Unico erogate con il RdC, e richieste attraverso il Modello RdC-Com/AU daranno diritto agli arretrati dal mese di marzo dell’anno di competenza.