R.L.S. Rappresentare i lavoratori
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto delle novità rispetto alla legge 626/1994 sulla sicurezza dei lavoratori. Oltre ad innovare la precedente normativa, l’attuale Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza di alcune figure aziendali istituite per dare un ulteriore supporto ai lavoratori.
In particolare si tratta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS).
Questa figura aziendale è obbligatori in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero dei rappresentanti non è predeterminato per legge, al contrario sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale il D.Lgs. 81/2008 sancisce che se non c’è una decisione in occasione della contrattazione collettiva, l’elezione è fissata lo stesso giorno in cui avviene la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro all’interno della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.
I principali compiti svolti dal RLS sono:
• il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
• la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
• la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
• la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
• la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
• l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
• il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.
Altra figura di particolare importanza all’interno delle rappresentanze dei lavoratori è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Questo, esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Infine esiste anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSP).
In base all’art.49 del Testo Unico in esame i RLSP appartengono a quelle realtà aziendali che si creano quando una serie di aziende o cantieri si trovano ad operare nello stesso contesto.
Possono costituire siti produttivi:
• i porti che sono sede di autorità portuale o marittima individuata con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti;
• i centri intermodali di trasporto;
• gli impianti siderurgici;
• i cantieri nei quali lavorano più di trentamila uomini-giorno, cioè la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per il completamento di tutti i lavori;
• contesti produttivi in cui operano moltissimi lavoratori simultaneamente, tanto da causare delle interferenze tra le aziende presenti.