Primo Soccorso

Il primo soccorso secondo il Testo Unico sulla Sicurezza

I temi che riguardano la gestione del Primo Soccorso all’interno delle aziende, sono rintracciabili nell’art 45 del D.Lgs 81/08 (nella sua revisione di maggio 2014) e nelle appendici normative estratte dai Decreti attuativi (nr 90 del 15/03/2010) e dagli interpelli ministeriali, tra i quali merita attenzione l’interpello nr 02/2012 del 15/11/2012 che aggiorna le disposizioni in materia di formazione degli addetti alla squadra di emergenza.

La differenza tra Primo soccorso e Pronto soccorso

Prima di entrare nel dettaglio della normativa è sempre utile ricordare la significativa differenza che esiste tra “Primo Soccorso” e “Pronto Soccorso”; mentre quest’ultimo infatti corrisponde all’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche messe in atto da personale medico qualificato; il primo si può invece definire come «l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato». La distinzione, sottolineata in modo precipuo dal D.Lgs 81/08, è fondamentale quindi sia in termini di formazione degli addetti che delle conseguenti responsabilità derivanti dalla nomina e dall’operato.

La nomina dell’addetto al primo soccorso aziendale

La nomina e la scelta degli addetti destinati a comporre la squadra di Primo Soccorso aziendale è sempre in carico al Datore di lavoro, che nel farlo deve tenere conto della natura dell’azienda, quindi delle attività svolte, e delle dimensioni della stessa. Non esiste quindi un numero minimo, o proporzionale al numero dei dipendenti, dei membri che devono far parte della squadra, ma sarà il datore di lavoro che, sentito il parere del Medico Competente ove presente, valuterà in base alle dimensioni ai rischi presenti ed a eventuali sedi disaccate, il numero adeguato di soccorritori da nominare.

Un altro aspetto da tenere presente in fase di assegnazione dei compiti, da parte del Datore di Lavoro, è che la nomina non è rifiutabile né da diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull’orario di lavoro. La nomina di un addetto andrebbe fatta valutandone con attenzione i requisiti fisici ed emotivi, ed eventualmente saggiandone la disponibilità, onde evitare in caso di effettiva necessità o emergenza, di dover fare affidamento su soggetti poco motivati o non adeguati.

Il D.M. 388 15/7/2003

In tema di primo soccorso aziendale, la normativa a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs 81/08, è quella riconducibile al D.M. 388 del 15/7/2003 e, come già accennato, al recente interpello del 2012 che aggiorna le disposizioni in merito alla formazione degli addetti.

Nel D.M. 388 vengono illustrati i requisiti minimi da adottare da parte delle aziende, classificate in base al rischio infortunistico INAIL; per poter allestire un servizio di primo soccorso valido ed efficace, utile riferimento in calce allo stesso Decreto, è l’elenco del contenuto minimo dei presidi di primo soccorso aziendali (cassette mediche).

La formazione

In merito alla formazione, la normativa definisce che gli addetti debbano sostenere un corso di base teorico e acquisire capacità di intervento pratico. La durata dipende dalla classificazione aziendale, la frequenza degli aggiornamenti è stabilita su base triennale. Sono esentati dalla formazione di base le persone che abbiano già sostenuto un corso di contenuti pari o superiori a quelli indicati nel Decreto 388.

In conclusione è quindi opportuno sottolineare che le squadre di Primo Soccorso aziendale rappresentano un valido strumento a tutela della salute dei lavoratori, garantendo una minima capacità di intervento in caso di infortunio o malore improvviso ed un punto di riferimento per gli eventuali soccorsi professionali di tipo medico, in caso sia necessario un intervento esterno; ma non costituiscono una squadra di Pronto Soccorso medico e non sono da considerarsi quindi professionisti nella gestione delle emergenze sanitarie.