Con il modello approvato il 9 agosto 2019 è possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015)
credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).
Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta (di seguito “Credito”) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.
Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito, prevedendo tra l’altro:
l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Con l’art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017 è stato previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Inoltre, con l’art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017 è stato previsto che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.